
Il Decreto Energia (art. 29 D.L. 17/2022), dispone l’ennesima proroga della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. La possibilità di una rivalutazione “a pagamento” del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni risulta di particolare interesse per il contribuente che preveda di realizzare un capital gain/plusvalenza dalla cessione a titolo oneroso di detti beni; in tal caso, infatti, risulta possibile ridurre il plusvalore emergente in sede di realizzo mediante l’adozione, quale costo fiscalmente riconosciuto, del valore attribuito come risultante da apposita relazione giurata di stima.
Chi può rivalutare?
– persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
– società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
– enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
– soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
L’aliquota della rivalutazione
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’14 per cento:
– sia per le partecipazioni che, alla data del 1 gennaio 2022, risultano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
– sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.
La rivalutazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2022 potrà essere effettuata a condizione che il versamento dell’imposta sostitutiva avvenga entro il 15 giugno 2022 (in un’unica soluzione o in tre rate di pari importo con scadenza annuale). Entro la medesima data deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.
I soggetti che hanno già usufruito di questa agevolazione possono avvalersene di nuovo, recuperando
l’imposta sostitutiva già versata. Tale possibilità è consentita anche quando la seconda perizia giurata di stima abbia riportato un valore inferiore alla perizia precedente (risposta a interpello 259/2020)
Sarà fondamentale far bene i conti, perché si ricorda che l’imposta sostitutiva del 14% si calcola sull’intero valore risultante dalla perizia che, unitamente al costo della perizia, andrà posto a raffronto con l’imposta sostitutiva sull’ipotetica plusvalenza in caso di cessione, per valutare fino in fondo l’opportunità di sfruttare questa agevolazione.
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